(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 26 maggio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. La Regione riconosce il territorio montano come risorsa di preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato e sostenibile, mediante la tutela e la valorizzazione delle qualita' ambientali e delle potenzialita' endogene proprie dell'habitat montano, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e statali. 2. La presente legge e' diretta ad integrare e rafforzare le funzioni di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo il disegno di cooperazione istituzionale di cui alla legge regionale 28 marzo 1996, n. 17 e attraverso l'attivazione di appropriati strumenti di programmazione degli interventi destinati alle aree montane. 3. Salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' montane come ridelimitate dalla legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9. 4. Gli interventi speciali previsti dalla presente legge sono inoltre attuati nei territori dei comuni classificati interamente montani, pur non ricadenti in Comunita' montane, mediante convenzioni ed accordi di programma, ove non diversamente specificato, fra i comuni interessati e le Comunita' montane limitrofe.