(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n.
                       27 del 26 maggio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' e ambito di applicazione
 
  1.  La  Regione  riconosce  il  territorio  montano come risorsa di
preminente interesse regionale e ne promuove lo sviluppo integrato  e
sostenibile,  mediante  la  tutela e la valorizzazione delle qualita'
ambientali  e  delle  potenzialita'  endogene  proprie   dell'habitat
montano,  in  armonia  con  le  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
statali.
  2. La presente legge  e'  diretta  ad  integrare  e  rafforzare  le
funzioni  di autogoverno responsabile del territorio montano, secondo
il disegno di cooperazione istituzionale di cui alla legge  regionale
28  marzo  1996,  n.  17  e  attraverso  l'attivazione di appropriati
strumenti  di  programmazione  degli  interventi  destinati alle aree
montane.
  3. Salvo quanto previsto al comma 4, le disposizioni della presente
legge  si  applicano  ai  territori  delle  Comunita'  montane   come
ridelimitate dalla legge regionale 17 febbraio 1993, n. 9.
  4.  Gli  interventi  speciali  previsti  dalla  presente legge sono
inoltre attuati nei territori  dei  comuni  classificati  interamente
montani, pur non ricadenti in Comunita' montane, mediante convenzioni
ed  accordi  di  programma,  ove  non diversamente specificato, fra i
comuni interessati e le Comunita' montane limitrofe.